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VII. I VICARI FORANEI (cann. 553-555)1. Descrizione: can. 553 § 1II Concilio parla dei vicari foranei solo nel decreto Christus Dominus, e li presenta come esempi di un ministero sopraparrocchiale; anzi è solo ad essi che il documento conciliare fa riferimento quando parla di esercizio del minister pastorale nel territorio (cf. CD 30: EV 11653).Il vicario foraneo, chiamato anche decano o arciprete o con altro nome, è il sacerdote che è preposto al vicariato foraneo. La sua figura, quindi, va collocate e compresa nel contesto del vicariato foraneo, o zona pastorale o vicariale. 191Il vicariato foraneo è l'ambito in cui si progetta e si attua una azione pastorale organica, in cui si sperimenta concretamente la comunione, la collaborazione e la corresponsabilità tra parrocchie vicine. Costituito dal raggruppamento di parrocchie vicine, «l'istituto della forania - si legge nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi - ha lo scopo di far sì che i parroci o gli incaricati pastorali di un medesimo territorio o zona sociale, con l'aiuto del vicario foraneo, formino tra di loro una specie di cellula del presbiterio diocesano attorno alia quale venga opportunamente coordinato anche l'apostolato specifico dei religiosi, delle religiese e dei laici che operano in quel territorio o in quel determinate incarico pastorale, così che la comune azione pastorale ne risulti incrementata e organizzata» (EI 185: EV 4/2243).Giovanni Paolo II, convinto che la parrocchia <
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