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Articolo 7: Riservatezza e non divulgazione7.1 Le Parti si obbligano a non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal presente Contratto ogni informazione acquisita nel corso dei servizi e dell’attività prestati ed ef-fettuati presso la Clinica. 7.2 E’ strettamente fatto divieto alle Parti, in mancanza di accordo preventivo congiunto, divulgare o pubblicare dati o servizi eseguiti presso la Clinica sia in ambito nazionale Georgiano sia in ambito internazionale. In caso di infrazione verrà applicata una penale da valutare secondo le norme legislative Georgiane.
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